statuto

Articolo 1.
E' costituita l'Associazione culturale denominata "Kakiparis centro studi storico-culturale di Cassibile"

Articolo 2.
L'Associazione non ha fini di lucro e apolitica si propone di promuovere e di sviluppare attività prettamente storico-culturali. Gli obiettivi basilari dell'Associazione sono:

  1. la valorizzare l'Armistizio del 1943 avvenutesi a Cassibile;
  2. promuovere una ricerca storica di Cassibile nel periodo feudale;
  3. valorizzare l'aspetto ambientale, sia da un punto di vista di prevenzione attraverso campagne ecologiche, sia da un punto di vista storico per la rivalutazione della Cava Grande di Cassibile;
  4. varie ed eventuali.
Questa associazione è sorta dalla necessità di rivalutare il patrimonio storico-culturale del paese e nello stesso tempo è rivolta ai giovani di Cassibile per educarli a rispettare la storia e le tradizioni di questo paese.
Con atto deliberativo dell'Associazione potrà essere nominato un responsabile che abbia i requisiti di presidente per l'organizzazione e lo sviluppo delle finalità sopra menzionate. Tale delegato avrà tutti i poteri necessari per il conseguimento dei predetti scopi. Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale di cui sopra, l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni nazionali, partecipare ed organizzare avvenimenti a carattere Provinciale, Regionale e Nazionale, partecipare ed organizzare avvenimenti storico culturali a carattere Provinciale, Regionale e Nazionale, valorizzando la ricerca della storia della nostra terra Ai fini della realizzazione dell'oggetto di cui sopra, l'Associazione potrà compiere ogni operazione che fosse ritenuta utile o necessaria dall'Organo di Amministrazione, compresa quella dell'istituzione di un punto d'incontro, con annesso punto ristoro. L'Associazione potrà, inoltre, compiere, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le operazioni a ciò necessarie, avvalendosi di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
Per il conseguimento degli scopi sociale l'Associazione assume i seguenti compiti :
  1. Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili per scopi culturali;
  2. Perseguire finalità culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere.

Articolo 3.
La durata dell'Associazione è illimitata.

soci.

Articolo 4.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, di ambo i sessi, nonché altre associazioni aventi analogo o affine.

Articolo 5.
I soci ordinari sono esenti dal pagamento sia della tassa di ammissione sia della contribuzione sociale annuale.
I soci onorari sono i cittadini benemeriti che hanno contribuito o contribuiscono alla valorizzazione di Cassibile

Articolo 6.
Hanno diritto a frequentare e soggiornare presso il Circolo i parenti dei soci, i quali saranno responsabili degli eventuali danni provocati dagli stessi nei confronti di persone e cose che si trovano nel Circolo

Articolo 7.
In caso di decesso di un socio ordinario, i familiari, di cui all'art. 6, sono ammessi a frequentare il Circolo, purché uno di essi, che acquista la qualità di socio, ne faccia domanda e continui il pagamento della contribuzione annuale.

Articolo 8.
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e professione;
  2. L'obbligo di volersi attenere al presente Statuto ed alle delibere degli organi sociali.
Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo entro 2 mesi dalla presentazione della stessa. Trascorso tale termine, senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato, la domanda si intende tacitamente respinta.

Articolo 9.
All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione i nuovi soci dovranno pagare la eventuale tassa che viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10.
Il socio decade:

  • per dimissioni;
  • per morosità;
  • per radiazione.

  • Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
    Le dimissioni non deliberano il socio dalle obbligazioni già contratte nei confronti dell'Associazione.
    Può essere radiato il socio:
  • che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
  • che non osservi il presente Statuto o i regolamenti interni oppure le deliberazioni degli organi sociali;
  • che svolga attività contrastante con gli intenti dell'Associazione;
  • che non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione;
  • per immoralità.

  • Le esclusioni del socio per morosità e per radiazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

    organi sociali.

    Articolo 11.
    Sono organi dell'Associazione :

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.
  • Articolo 12.
    Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono composte da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
    L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le eventuali nomine delle cariche sociali e per la trattazione delle proposte all'ordine del giorno.
    Essa dovrà essere convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante affissione nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione; l'avviso deve contenere: data, luogo, ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione (la seconda almeno un giorno dopo la prima) e l'ordine del giorno.
    L'assemblea straordinaria può essere convocata per deliberare la modifica dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione o per altre circostanze gravi e importanti.
    La convocazione può essere fatta dal Presidente con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, su propria iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto o di due membri del Consiglio Direttivo.

    Articolo 13.
    Il diritto al voto in assemblea spetta ai soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e siano soci da almeno due mesi. Tutti i soci avranno singolarmente diritto ad un solo voto e potranno rappresentare altri due soci purché muniti di delega scritta.

    Articolo 14.
    Per le maggioranze necessarie per la costituzione dell'Assemblea e per le sue deliberazioni si fa riferimento all'art. 21 C.C..

    Articolo 15.
    L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto che durano in carica 3 ani e sono rieleggibili.
    Il Consiglio eleggerà nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario ed un Consigliere.
    Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di tre giorni ogni volta che esigenze dell'Associazione lo richiedono o su richiesta di almeno due Consiglieri.
    Le deliberazioni del Consiglio sono valide solo se adottate con la maggioranza dei componenti.
    In caso di rinuncia o cessazione dall'Ufficio, per qualsiasi motivo, di un componente, si procederà ad elezione parziale da parte dello stesso Consiglio. Il nuovo eletto durerà fino allo scadere del mandato del Consiglio precedentemente eletto.

    Articolo 16.
    Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Associazione ed in particolare:

    1. predispone ed attua i programmi sociali;
    2. amministra il patrimonio sociale, redige il conto consuntivo e la relazione da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
    3. delibera sull'ammissione dei nuovi soci e dichiara la decadenza degli stessi per morosità o per radiazione;
    4. decide le controversie tra soci;
    5. delibera su ogni altra questione relativa all'attività sociale.

    Articolo 17.
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e potrà farsi rappresentare dal Vice Presidente o da altro Consigliere delegando agli stessi in via temporanea totalmente o parzialmente i suoi poteri.

    patrimonio - esercizio finanziario.

    Articolo 18.
    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

    1. dalle eventuali tasse di ammissioni versate;
    2. dalle eventuali quote sociali annue versate;
    3. da eventuali elargizioni, donazioni o contributi provenienti da Privati o da Enti Pubblici.

    Articolo 19.
    L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    scioglimento e liquidazione

    Articolo 20.
    In caso di scioglimento dell'Associazione la stessa assemblea che ha deliberato lo scioglimento nominerà un liquidatore per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale.
    L'eventuale attivo della liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti che perseguono scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione.